FONDO NUOVE COMPETENZE

Cos’è?
Istituito dal decreto rilancio 34/ 2020, art.88, può contare su una dotazione finanziaria complessiva pari a 730 milioni di euro.

Quali fini persegue?
1. Persegue una duplice finalità ossia incrementare lo sviluppo delle competenze del mercato del lavoro.
2. Incrementare il sostegno alle imprese che adeguano i loro modelli organizzativi/produttivi.

A chi si rivolge?
Ad ogni datore di lavoro del settore privato per mutate esigenze lavorative e produttive dell’impresa, ad esempio dovute alle restrizioni imposte dall’epidemia causata dal COVID-19, che entro il 2020 abbia stipulato un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro. Stabilendo che parte di esso sia dedicata alla realizzazione di appositi percorsi formativi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Tale accordo deve prevedere il numero dei lavoratori dipendenti o in somministrazione coinvolti nell’intervento ed il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare allo sviluppo delle competenze.
Tenendo presente il limite orario massimo di 250 ore per lavoratore.
Quando si parla di percorsi formativi si intende corsi di formazione finalizzati allo sviluppo ed all’acquisizione di competenze maggiori, oppure, alla promozione di percorsi di mobilità o ricollocazione.

Chi eroga i corsi di formazione in questione?
• Gli enti formativi accreditati a livello nazionale e regionale;
• La stessa impresa, se ne ha le competenze;

Quali sono i vantaggi per le imprese?
• Il costo aziendale dei lavoratori in formazione è sostenuto dal fondo (contributi erogati da INPS);
• Costo “vivo” della formazione: finanziato dagli avvisi di alcuni fondi interprofessionali;

Mentre i vantaggi per i lavoratori?
Non subiscono delle contrazioni di retribuzione a differenza di come avviene con altri ammortizzatori sociali (ad esempio la cassa integrazione).

Come effettuare la domanda?
La richiesta di finanziamento può essere inoltrata a nome della singola azienda, ma può anche essere cumulativa (ad es. nel caso delle società). La domanda deve essere accompagnata dalla descrizione del progetto cui i lavoratori parteciperanno, includendo:
• Il progetto formativo previsto per lo sviluppo delle competenze;
• L’ accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati; sarà sufficiente anche la convalida da parte di un singolo sindacato, purché sia quello di rappresentanza maggioritaria internamente all’azienda;
• Il numero dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente.
La domanda, inoltre, deve essere corredata da un documento che attesti le necessità e gli obiettivi del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi, oppure da come si intende migliorare l’occupabilità del lavoratore, per renderlo più competitivo nel suo lavoro e promuovere la sua ricollocazione in altri contesti. Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziate dal Fondo dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di Anpal, prorogabile fino a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’azienda, per via cartacea o digitale, tramite gli appositi moduli messi a disposizione sul sito dell’Anpal.
Tutte le richieste verranno poi prese in considerazione secondo i criteri cronologici di invio all’Anpal, che deciderà anche gli importi delle sovvenzioni da riconoscere al datore di lavoro, facendo una distinzione tra il costo del percorso formativo e i relativi contributi previdenziali e assistenziali spettanti al dipendente, in modo da erogare il 70% in anticipo e il saldo a formazione conclusa.
Le attività formative potranno essere svolte presso tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da istituti tecnici e di istruzione secondaria, da centri di formazione per adulti, da università, centri di ricerca e qualsiasi ente che svolga questo tipo di attività. Anche il beneficiario del finanziamento potrà occuparsi della formazione in prima persona, a patto che abbia i requisiti richiesti.

Quando scade il termine per la domanda?
Il nuovo termine stabilito per sottoscrivere gli accordi sindacali per poi presentare la richiesta di contributo ad ANPAL è il 30 giugno 2021, tenendo però in considerazione che le iniziative formative, in questo caso, potranno anche aver luogo per tutto il 2021.



Fondo Nuove Competenze

Domande utili e comuni
1. Quali sono le competenze?
2. A chi è rivolto?
3. Requisiti che occorrono?
4. Quando scade?
5. Quali sono i documenti da produrre?
6. La nostra attività quale sarà?

N. B.
⁃ L’accordo deve specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente.
⁃ Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.

Risposte alle domande
1. Il fondo consente alle aziende di erogare percorsi formativi in modo gratuito e ai dipendenti di non subire tagli alla propria retribuzione, nonostante la diminuzione delle ore lavorative. Sarà lo Stato a coprire i costi delle ore.
2. Ad ogni datore di lavoro del settore privato per mutate esigenze lavorative e produttive dell’impresa, ad esempio dovute alle restrizioni imposte dall’epidemia causata dal COVID-19,
3. l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione;
– il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione;
– l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto;
– eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.
Per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e del progetto per lo sviluppo delle competenze non è definito un format; nell’art. 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti.

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