SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LAVORI PIÙ A RISCHIO

Dal primo agosto non è più obbligatorio il servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente ritenuti a rischio, ma i dipendenti vanno ugualmente tutelati e che quindi una certa sorveglianza sanitaria verrà effettuata sui soggetti, dal datore di lavoro, ritenuti particolarmente fragili o a rischio.

I parametri che verranno elaborati e Trani i quali si decreterà se un determinato soggetto L rientra nella “lista” dei soggetti a rischio o fragili da dover attivare la misura di tutela e di sorveglianza sanitaria saranno l’età del dipendente, lo stato fisico in cui versa ed eventuali patologie dalle quali è affetto o soffre come per esempio: patologie oncologiche, cardiache, polmonari e respiratorie.

È anche di fondamentale importanza ciò che afferma la circolare citata nell’art 83 del Dl 34/2020, è cioè che il parametro d’età se conside9da solo e l’unico dei parametri elencati poc’anzi, non sarà considerato elemento sufficiente per procedere con le vie precauzionale o drastiche sempre elencate poc’anzi.

Se nel periodo emergenziale era doveroso da parte del datore di lavoro instaurare un contatto assiduo con il medico del lavoro oppure addirittura nominarne uno temporaneo d’urgenza in questo caso non sarà più obbligatorio tale rapporto, ma si dovrà fare in modo che il dipendente interessato possa recarsi dal medico del lavoro nominato dal datore di lavoro oppure presso le strutture pubbliche specializzate, per fare le dovute visite e prendere le dovute precauzioni.

In codesti casi il medico di competenza ed il datore di lavoro concorderanno nel permettere al lavoratore di lavorare (ove la tipologia di lavoro lo permetta) di operare in smart-working.

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